Il bullismo è una tematica attuale e la definizione disponibile sul sito di Telefono Azzurro è “L’insieme di tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un bambino/adolescente nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole”.
Il comportamento di bullismo è caratterizzato da:
- Intenzionalità, cioè è non guidato da un impulso di rabbia ma è deliberato e premeditato;
- Persistenza, perché non si limita ad un momento ma si ripete più volte instaurando una chiara relazione di ruoli bullo/vittima;
- Asimmetria di potere, poiché c’è un disequilibrio di forze tra bullo e vittima;
- Il gruppo, perché il fenomeno non si presenta in sola presenza della vittima e del bullo, ma sono presenti anche altri compagni che possono assumere ruoli attivi, schierandosi da una o dall’altra parte, oppure rimanere passivi spettatori.
Un monologo di Paola Cortellesi mostra chiaramente come la vittima vive il senso di solitudine, la vergogna, il senso di colpa. Vi invito a vederlo qui.
Attualmente il bullismo ha preso piede nei social network e non si è stati subito pronti a intervenire, ma per contrastare la diffusione di questo fenomeno il 29 maggio scorso è stata emanata una legge denominata “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.
Vediamo insieme quali sono i punti principali che creano delle differenze nelle procedure:
- I minori aventi almeno 14 anni, oppure i tutori legali di un minore, possono richiedere al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete internet.
- Nel caso in cui non si riuscisse a individuare il titolare o il gestore oppure nel caso in cui questo non inviasse una presa in carico dell’istanza entro 24 ore o non avesse provveduto all’oscuramento, alla rimozione e al blocco entro 48 ore, il minore avente almeno 14 anni o i tutori legali del minore possono rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali il quale procederà entro 48 ore.
- All’interno di ogni istituto scolastico sarà individuato un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo.
Quindi, in breve, le novità importanti sono che i minori dai 14 potranno anch’essi procedere senza richiedere l’intervento di un adulto poiché spesso il senso di vergogna porta la vittima a nascondere gli eventi. Inoltre, ci sarà un docente vicino ai ragazzi che avrà il compito di prendere in carico le segnalazioni e lavorare per la prevenzione a questo fenomeno.
Ci si potrà mettere in contatto con il garante per la protezione dei dati personali mediante i contatti indicati sul sito. Se si decidesse di inviare un’email è opportuno indicare:
- i dati personali;
- i recapiti ai quali poter essere contattati;
- spiegare ciò che è accaduto e specificare di che tipo di attacco si tratta (parlando di cyberbullismo è bene indicare la natura telematica);
- link, video o screenshot utili per permettere all’ente di individuare in modo celere e univoco il luogo dell’attacco.
Attualmente tutte le forme di prevaricazione vengono denunciate e si cerca giustamente di combatterle, ma in un’ottica preventiva sarebbe bene anche ricordarci che del rispetto per gli altri e per noi stessi. Se tutti ci ricordassimo del dovere di trattare con rispetto e del diritto di esser trattati con rispetto non ci sarebbero persone di serie A o B, non ci sarebbero inferiori e superiori, non ci sarebbero vittime e bulli.
Dott.ssa Samantha
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER